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Gianpaolo Bevilacqua resta consigliere regionale, il Tar respinge il ricorso di Pietro Raso

Il candidato a sindaco Bevilacqua apre il punto d’incontro-43

La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (Pres. Gerardo Mastrandrea, Relatore Nicola Ciconte, Referendario Cristiano De Giovanni) ha confermato, con sentenza dello scorso 25 marzo, l’elezione a consigliere regionale del lametino Gianpaolo Bevilacqua. I giudici amministrativi hanno, infatti, respinto il ricorso presentato da Pietro Raso, ex consigliere regionale e primo dei non eletti, che chiedeva la verifica dei risultati elettorali e un nuovo conteggio delle schede per subentrare a Bevilacqua.

Il ricorso al Tar era stato finalizzato ad ottenere l’annullamento del verbale della proclamazione degli eletti adottato dall’Ufficio elettorale centrale di Catanzaro,  all’esito delle elezioni regionali dell’ottobre 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti n. 5.076 voti a Pietro Raso e 5.103 a Bevilacqua. Entrambi erano candidati nella lista “Lega Salvini Calabria”.

Il Tar di Catanzaro – spiegano i difensori di Bevilacqua – “in accoglimento dei rilievi difensivi sollevati dagli avvocati Pitaro e Caglioti, ha respinto il ricorso di Raso ritenendolo esplorativo e generico. Ed invero, nel proprio atto difensivo, Bevilacqua ha chiesto al Tar il rigetto del ricorso di Raso per essere generico e per assenza di elementi probatori e per il non superamento della prova di resistenza. Nello stesso atto Bevilacqua ha pure proposto ricorso incidentale, rivendicando l’attribuzione in proprio favore di voti e l’annullamento di voti attribuiti a Raso, e, tuttavia, non vi è stato bisogno di esaminare il ricorso incidentale per il rigetto del ricorso principale di Raso“.
Si esprime soddisfazione – affermano Pitaro e Caglioti – per la pronuncia del Tar Catanzaro che, in accoglimento delle nostre deduzioni difensive, ha respinto il ricorso di Pietro Raso riconoscendo la legittimità dell’elezione di Gianpaolo Bevilacqua a consigliere regionale. Il Tar Catanzaro, infatti, in applicazione dei principi che governano il processo elettorale, ha respinto il ricorso ritenendolo, per come dai noi richiesto negli atti difensivi, esplorativo e generico e mancante di elementi e indizi probatori e per il non superamento della prova di resistenza“.

 

 

 

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